Art. 4.

      1. La banca dati di cui all'articolo 1 deve essere attiva tutti i giorni dell'anno durante le ventiquattro ore e raggiungibile con un numero telefonico unico per tutto il territorio nazionale per gli organi di polizia e le società di assicurazione. La chiamata telefonica è gratuita. A tale fine l'ACI stipula una apposita convenzione con la società telefonica per stabilire forfettariamente il costo del servizio.
      2. L'ANIA e le imprese costruttrici di autoveicoli contribuiscono, secondo le quote convenute nell'accordo di cui all'articolo 1, alle spese per l'istituzione della banca dati e per la sua gestione da parte dell'ACI.